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Info RdC |
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Informazioni sul Reddito di Cittadinanza Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all´inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere, alternativamente: • cittadino italiano o di un paese dell´Unione Europea; • familiare di un cittadino italiano o dell´Unione Europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso; • titolare di protezione internazionale. È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici: • ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro; • patrimonio immobiliare in Italia e all´estero inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione; • patrimonio mobiliare inferiore a: - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo. Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo; • il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di: • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità; • navi e imbarcazioni da diporto.
Il beneficio economico (da spendere entro il mese successivo, pena la decurtazione, fino ad un massimo del 20%, nella mensilità successiva) viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta di Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all´adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all´inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) o del Patto per il Lavoro presso il Centro per l´Impiego, ovvero del Patto per l´Inclusione Sociale presso i servizi sociali dei Comuni. Sono esclusi da questi obblighi i minorenni, i pensionati e i soggetti di oltre 65 anni di età, i soggetti con disabilità ed i soggetti già occupati o che frequentano un corso di studi.
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando una nuova domanda. La Pensione di Cittadinanza, invece, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda e non è prevista alcuna sospensione.
I beneficiari sono tenuti a comunicare all´INPS, tramite il modello RdC/PdC Com. Ridotto/Esteso, qualsiasi variazione di natura reddituale e patrimoniale pena la decadenza dal beneficio.
NOVITÀ! Dal 01 gennaio 2023: • la durata massima dell´erogazione del contributo economico del RdC diventa ordinariamente di n. 7 mesi. La modifica non riguarda la Pensione di Cittadinanza, nuclei familiari con minori, con persone disabili o con persone di età pari o superiore a 60 anni; • i soggetti occupabili devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale; • i beneficiari, compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all´obbligo scolastico, devono frequentare percorsi di istruzione di primo grado; • tutti i percettori di RdC devono essere impiegati in progetti utili alla collettività; • il beneficio cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro.
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