Avvisi
6 Giugno 2023
Avviso n.19/2023: Obbligo di Formazione Unità Locali CAF
31 Maggio 2023
Avviso n.18/2023: Invio Telematico 730/2023 Mese di Giugno
25 Maggio 2023
Avviso n.17/2023: Gestione CU 2023 INPS Rettificate
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Informazioni sul Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all´inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere, alternativamente:
• cittadino italiano o di un paese dell´Unione Europea;
• familiare di un cittadino italiano o dell´Unione Europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
• titolare di protezione internazionale.
È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:
• ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
• patrimonio immobiliare in Italia e all´estero inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
• patrimonio mobiliare inferiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
• il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
• autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
• navi e imbarcazioni da diporto.

Il beneficio economico (da spendere entro il mese successivo, pena la decurtazione, fino ad un massimo del 20%, nella mensilità successiva) viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta di Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all´adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all´inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) o del Patto per il Lavoro presso il Centro per l´Impiego, ovvero del Patto per l´Inclusione Sociale presso i servizi sociali dei Comuni. Sono esclusi da questi obblighi i minorenni, i pensionati e i soggetti di oltre 65 anni di età, i soggetti con disabilità ed i soggetti già occupati o che frequentano un corso di studi.

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando una nuova domanda. La Pensione di Cittadinanza, invece, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda e non è prevista alcuna sospensione.

I beneficiari sono tenuti a comunicare all´INPS, tramite il modello RdC/PdC Com. Ridotto/Esteso, qualsiasi variazione di natura reddituale e patrimoniale pena la decadenza dal beneficio.

NOVITÀ!
Dal 01 gennaio 2023:
• la durata massima dell´erogazione del contributo economico del RdC diventa ordinariamente di n. 7 mesi. La modifica non riguarda la Pensione di Cittadinanza, nuclei familiari con minori, con persone disabili o con persone di età pari o superiore a 60 anni;
• i soggetti occupabili devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale;
• i beneficiari, compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all´obbligo scolastico, devono frequentare percorsi di istruzione di primo grado;
• tutti i percettori di RdC devono essere impiegati in progetti utili alla collettività;
• il beneficio cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro.
Sesamo Software S.p.A.