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      | Venerdì 7 Dicembre 2012  |  
      | Seconda comunicazione IMU |  
      | Immobili storici/inagibili Come previsto dalla Circolare n.3 del 18/5/2012, al paragrafo 8 (Agevolazioni ed esenzioni), il comma 3, dell'art.13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per degli immobili storici/inagibili.
 Per gestire tale casistica, è obbligatorio compilare la casella storico/inagibile presente nell'anagrafica del fabbricato; tale compilazione effettua l'abbattimento della base imponibile del 50% IN MODO AUTOMATICO.
 Pertanto, utilizzando il codice tipologia caso o utilizzo 99, l'imposta è ulteriormente abbattuta del 50%.
 Il codice 99 deve essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui il comune preveda una riduzione ulteriore del 50%.
 In tutti gli altri casi, il codice 99 e la casella storico/inagibile NON devono essere contemporaneamente gestiti.
 
 Casistiche personalizzate
 In fase di inserimento di nuovi casi/utilizzi personalizzati utilizzando l'opzione "Nuovo caso o utilizzo personalizzato" è OBBLIGATORIO indicare l'aliquota di competenza dello Stato ex Legge 214/2011.
 La mancata indicazione di tale aliquota determina una difformità di calcolo per la quota relativa allo Stato.
 
 Variazione codice tributo
 La normativa IMU prevede che il versamento a saldo venga calcolato per differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta calcolata con le aliquote aggiornate e il versamento in acconto, suddiviso   per ciascun codice tributo.
 In presenza di variazione del codice utilizzo che determina un diverso codice tributo da utilizzare a saldo rispetto al codice tributo utilizzato per il versamento in acconto, in mancanza della circolare esplicativa sulle modalità di conguaglio/versamento da effettuare in tale ipotesi, si prega di analizzare attentamente tale casistica e di effettuare eventualmente il conguaglio direttamente nella delega di versamento F24 a saldo.
 Es. Abitazione posseduta da anziano ricoverato in casa di riposo per il quale il comune ha deliberato l'assimilazione di tale abitazione a quella principale.
 In tale ipotesi, il versamento in acconto è stato effettuato considerando l'immobile generico, (applicando l'aliquota generica e il codice tributo 3918 per la quota comune e 3919 per la quota stato); il versamento a saldo, in seguito all'assimilazione ad abitazione principale, deve essere effettuato con il codice tributo 3912 e l'aliquota da applicare è quella prevista dal comune per l'abitazione principale.
 
 Buon lavoro,
 Sesamo Software S.p.A.
 
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